Articolo 1
È costituita a far tempo dal . . . a tempo indeterminato, l’associazione denominata “Confraternita Della Ventre”, regolata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal Codice Civile.
Articolo 2
La “Confraternita Della Ventre” ha sede in Alassio (SV), presso la sede dell’Associazione Vecchia Alassio in Via Venti Settembre, al civico n° 7.
Opera nel territorio della provincia di Savona ed è sorta su libera iniziativa di un gruppo di amici amatori e cultori della tradizione storico alimentare.
La “Ventre” è infatti un piatto della tradizione ideato dai “Tonnarotti”, operatori stagionali del comprensorio Alassino, principalmente della frazione di Moglio, che si trasferivano in Sardegna per la lavorazione del tonno. Utilizzando lo stomaco del tonno opportunamente salato ed essiccato, terminata la stagione lavorativa rientravano nel paese d’origine con questo prodotto che veniva cucinato nell’inverno. L’attività si svolgeva presso le tonnare della Sardegna più precisamente a Carloforte in provincia di Cagliari e consisteva nella trasformazione del tonno con tutti i suoi derivati.
Per l'attuazione dei propri scopi, la Confraternita si avvale dei proventi delle quote associative e dei contributi di Enti Istituzioni, privati nonché di eventuali donazioni o lasciti.
Articolo 3
La “Confraternita Della Ventre” è una associazione, apolitica, apartitica, autonoma e non persegue fini di lucro.
Articolo 4
La “Confraternita Della Ventre” si propone di valorizzare e diffondere le tradizioni e la gastronomia del nostro comprensorio Alassino e comuni limitrofi con particolare riguardo ai derivati della trasformazione del Tonno, di cui la Ventre fa parte, e si ripromette di operare a difesa dei consumatori ponendo in essere iniziative di propaganda, tutela e sorveglianza nei confronti di una genuina gastronomia del territorio.
Articolo 5
Per divenire Soci della Confraternita è richiesta la presentazione di una domanda che dovrà essere sottoscritta da due Soci presentatori.
L’ammissione a Socio comporta l’obbligo di osservanza del presente Statuto ed il pagamento delle quote di iscrizione annuale, stabilite dal "Direttivo''.
L’accettazione della domanda è competenza del ''Direttivo''.
La violazione delle norme statutarie da parte di un Socio comporta la denunzia del medesimo al Collegio dei Probiviri che deciderà la sanzione da infliggere al Socio.
Le dimissioni scritte da parte di un Socio producono effetto immediato senza diritto ad alcun rimborso o altre pretese.
Articolo 6
Sono “Soci Fondatori'' assumendo il titolo di ”Fondatori della Confraternita della Ventre“ i Soci che hanno formalmente partecipato ed aderito alla costituzione del sodalizio.
Sono Soci Ordinari ed assumono il titolo di “Soci della Ventre”, coloro che vengono ammessi nell'associazione.
La qualifica di Socio onorario può essere conferita con voto unanime del Direttivo a persone non appartenenti alla Confraternita senza costituire titolo all'eleggibilità in cariche Sociali.
Il Socio onorario può chiedere il passaggio ad ordinario versando la quota annuale come stabilito dall'art. 5.
Articolo 7
Gli organi della “Confraternita Della Ventre” sono:
- l'assemblea dei Soci;
- il Direttivo del Sodalizio;
- il Gran Maestro della Ventre;
- il Segretario ed il Vice-Segretario Tesoriere;
- il consiglio dei Probiviri.
Articolo 8
L’assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Confraternita ed è composta da tutti i Soci fondatori e ordinari della Confraternita in regola con il pagamento delle quote annuali.
Essa formula le direttive per il raggiungimento delle finalità dell'associazione ed elegge ogni quadriennio i membri elettivi del Direttivo:
Il Segretario, il Vice Segretario, il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea ordinaria è convocata con avviso scritto con cadenza annuale entro il 30. 4 (trenta aprile, di ogni anno) per esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo, con le relazioni’ morale e finanziaria, dell'esercizio Sociale, che coincide con l'anno solare.
In via straordinaria, invece viene convocata su iniziativa del Direttivo o su richiesta motivata di 1/5 (un quinto) dei Soci.
Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione (da tenersi almeno 3 ore dopo la convocazione della prima) qualunque sia il numero dei presenti.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, presso la sede Sociale o altro luogo nel territorio, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
Le assemblee possono deliberare sulle proposte di modifica dello statuto Sociale, nonché sullo scioglimento dell'associazione determinando la destinazione del patrimonio per finalità che si ispirino agli scopi istitutivi dell'associazione stessa.
Per la validità delle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto su indicazione del Presidente dell'assemblea, che sarà il Gran Maestro della Ventre o, in sua assenza, altro membro designato dal Direttivo.
Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto.
Sono ammesse deleghe non più di una per ogni Socio.
La votazione per la nomina dei membri del Direttivo avviene a scrutinio segreto e i consiglieri proclamati eletti assumono immediatamente la carica.
Articolo 9
Il Direttivo è composto in numero da 5 (cinque) a 9 (nove) consiglieri e nel suo seno elegge il Gran Maestro e nomina altresì nel suo seno il Vice Gran Maestro, che sostituisce in tutte le sue funzioni il Gran Maestro in caso di assenza o impedimento di questi.
Il Gran Maestro presiede il Direttivo stesso e le assemblee, rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne dirige l'attività conformemente alle delibere dell'Assemblea e del Direttivo.
Il Direttivo, sempre nel suo seno su proposta del Gran Maestro della Ventre, nomina il Segretario e il Tesoriere e può nominare anche un Vice-Segretario e un Vice-Tesoriere. La carica di Segretario e Tesoriere possono essere cumulativamente attribuite ad unica persona, così come quella dei rispettivi Vice.
Il Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea orienta e dirige in armonia con essa l’attività dell’associazione, tanto per la gestione ordinaria quanto per quella straordinaria.
Il Direttivo si riunisce su convocazione del Gran Maestro della Ventre non meno di quattro volte l'anno.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, in caso di parità di voti nelle votazioni palesi è determinante il voto del Gran Maestro della Ventre o della persona che, in assenza del Gran Maestro della Ventre, sia stata designata dal Direttivo a presiedere la riunione.
In caso di sopravvenuta vacanza della carica di Gran Maestro della Ventre, subentra il Vice Gran Maestro e in caso di sopravvenuta vacanza anche di questi il Direttivo nel suo seno nomina un reggente che curerà l'attività ordinaria sino alla successiva assemblea dei Soci.
Il segretario ha il compito di tenere i libri verbali delle sedute del Direttivo e delle assemblee, quelli contabili e di cassa e di conservare tutta la documentazione giustificativa di rito. Egli inoltre cura la corrispondenza ordina e aggiorna l'elenco dei Soci effettivi e onorari, collabora per le iniziative del Direttivo, cura la convocazione delle assemblee e le pubblicizza.
Il Tesoriere provvede ai movimenti finanziari. alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, alla esecuzione delle delibere del Direttivo per quanto concerne riscossioni e pagamenti.
Il Vice Segretario e il Vice Tesoriere assistono il Segretario e il Tesoriere e lì sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere secondo equità su eventuali controversie tra i Soci circa l’applicazione e l'interpretazione del presente statuto.
Articolo 10
Il Gran Maestro della Ventre ha il potere di nominare di volta in volta commissioni tecniche o di esperti per meglio realizzare e qualificare le proprie iniziative nel campo enogastronomico, con attribuzioni e composizioni rapportate alle specifiche esigenze.
Dette attività saranno coordinate con l’eventuale regolamento la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea.
Articolo 11
Si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, e obbligatoriamente da osservare tutte le clausole di cui al!'att. 148 TUIR D.P.R. 22. 12.1986 n 917, nonché dell'att. 4 D.P.R. 26. iC. 19?2 n. 63J, -c atfve agì1 enl'; non Wmilìer.:.iaii di tipo assuCidlìVO, in parUcu!are quei/e relal1ve
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
c) effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendosi per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi.
Alassio, lì _____________
XXX
Via XX Settembre, 7
17021 Alassio (SV)
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